La vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori in modo semplificato come recita l'articolo 27, D.L. 9.022012, n. 45 (G.U. 9/2/2012, n. 33):
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione".