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Il y a: 1 anni, il 2 marzo 2012 (venerdì) alle 13:14

PRODOTTI AGRICOLI: Esercizio dell'attività di vendita diretta.

Autore: Auteur : l.silvestri

La vendita diretta dei prodotti agricoli  da parte degli agricoltori in modo semplificato come recita l'articolo 27, D.L. 9.022012, n. 45 (G.U. 9/2/2012, n. 33):

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione".


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