a- l'assessorato agricoltura della provincia già da lunedì 6 ha attivato, assieme alle organizzazioni agricole, la procedura che prevede la raccolta delle sagnalazioni dei danni;
b- delimitazione dell'area colpita;
c- valutazione (svolta direttamente dal Servizio agricoltura della Provincia) complessiva dei danni sia alla produzione sia alle infrastrutture agricole.
Tempo per questi punti (a+b+c): max 30 gg
Strumenti attivabili:
- Decreto Legislativo n. 102 /2004 come modificato Decreto Legislativo n. 82/2008: copertura assicurativa (per le aziende che hanno sottoscritto una polizza)
- Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1079 - Delimitazione per l’attuazione dell’art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 ai fini della integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli
- vista l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, l'attivazione presso il Mipaf del Fondo di Solidarietà Nazionale, in deroga al vigente piano assicurativo agricolo, di cui al Decreto Legislativo n. 102/2004 e successive modifiche, e della Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1079 (Delimitazione per l'attuazione dell'art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 ai fini della integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli): per attivare questo occorre dimostrare un danno di almeno il 30 percento del valore della produzione agricola nel territorio circoscritto.
Segnalare i danni strutturali e i danni produttivi anche indiretti.